Colf: in caso di ferie si paga il vitto e l’alloggio?
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si aggiunge alla retribuzione contrattualmente pattuita se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si aggiunge alla retribuzione contrattualmente pattuita se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio
L’art. 18 del Ccnl (Contratto collettivo nazionale di lavoro) stabilisce che “durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata a una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale”.
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è una indennità che si aggiunge alla retribuzione contrattualmente pattuita, se la lavoratrice fruisce di vitto e/o alloggio. È fissata annualmente dalla Commissione sindacale che si riunisce appositamente, all’inizio di ogni anno solare, per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime, e rappresenta un valore “convenzionale”, che si aggiunge alla retribuzione per calcolare l’indennità di ferie, la tredicesima, il Tfr. Per il fatto che la lavoratrice usufruisce dell’ospitalità per fini di servizio e a essa vengono offerti i pasti giornalieri, la sua retribuzione si considera composta anche da questi elementi non monetari. Potremmo quindi definirlo come un plusvalore, che non deve essere corrisposto monetariamente, mese per mese, (perché in realtà già se ne usufruisce in natura).
Nel mese di assenza di ferie alla retribuzione “monetaria” di 970 euro che sarebbero spettate normalmente alla lavoratrice, se avesse regolarmente effettuato la prestazione lavorativa, va aggiunta l’indennità di vitto e alloggio pari, nel 2015, a 5,44 euro (indennità giornaliera) x 26 giorni = 141,44 euro e quindi percepirà in totale 1.111,44 euro.
Diversamente nel caso in cui l’assistente familiare, pur prendendo un periodo di ferie continui a usufruire del vitto e dell’alloggio presso l’abitazione del datore di lavoro (magari perché pur essendo in ferie, durante il giorno pranza o cena con la famiglia, oppure torna comunque a dormire la sera): in questo caso il datore di lavoro continua a somministrare il vitto e l’alloggio “in natura”, dando cibo e posto per dormire e allora la retribuzione della lavoratrice sarà costituita solo dall’importo monetario di 970 euro.
Si ricorda che dall’1 al 10 aprile devono essere pagati i contributi Inps a favore di colf e assistenti familiari relativi al primo trimestre 2015. Il versamento dei contributi è trimestrale e deve essere effettuato entro i primi 10 giorni del trimestre successivo a quello di riferimento, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, la contribuzione va versata entro i 10 giorni successivi alla cessazione stessa. Per ulteriori informazioni sui contributi Inps è possibile visitare la pagina Sportelli – Lavoro Colf e Assistenti familiari del sito delle Acli Alessandria.
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