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20 Maggio 2018
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Esonero turni notturni e Legge 104

"Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico una persona disabile grave (Legge 104/92, art. 3 comma 3), per prestargli assistenza in prima persona, non è obbligato a prestare lavoro notturno, compresi eventuali turni di reperibilità o di pronta disponibilità, equiparati al lavoro notturno"

"Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico una persona disabile grave (Legge 104/92, art. 3 comma 3), per prestargli assistenza in prima persona, non è obbligato a prestare lavoro notturno, compresi eventuali turni di reperibilità o di pronta disponibilità, equiparati al lavoro notturno"

PROVINCIA – Poniamo l’esempio di un lavoratore che usufruisce dei permessi delle Legge 104 per assistere la madre disabile e svolge turni notturni ma ha chiesto l’esonero da questi turni in quanto quando svolge il turno notturno è solo in azienda quindi non può muoversi qualora la madre avesse bisogno con urgenza, per uscire dall’azienda dovrebbe prima trovare un collega che lo sostituisca. L’azienda gli ha negato l’esonero perché il lavoratore fa meno di 80 turni notturni l’anno. Cerchiamo di capire se in questo caso è un diritto del lavoratore usufruire dell’esonero. 

L’esonero dai turni e le modalità per usufruire dei permessi Legge 104/92 sono regolamentati dagli articoli 42 e 53 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e del Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115. Nello specifico l’articolo 53 recita “non sono oltresì obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni. Nessun riferimento è fatto allo stato di gravità o meno dell’assistito”.

Il lavoratore o la lavoratrice che abbiano a proprio carico una persona disabile grave (Legge 104/92, art. 3 comma 3), per prestargli assistenza in prima persona, non è obbligato a prestare lavoro notturno, compresi eventuali turni di reperibilità o di pronta disponibilità, equiparati al lavoro notturno. 

Va ricordato che i requisiti di continuità ed esclusività dell’assistenza, un tempo essenziali per accedere al beneficio del permesso 104/92 per prestare assistenza al familiare con grave disabilità, successivamente variati nei termini di sistematicità e di adeguatezza dell’assistenza, sono stati eliminati dalla Legge 183/2010c. Con Circolare n. 90/2007 l’Inps aveva sottolineato che va adottato il principio secondo sui “tale assistenza non debba essere necessariamente quotidiana, purché assuma i caratteri della sistematicità e dell’adeguatezza rispetto alle concrete esigenze della persona con disabilità in situazione di gravità”. 

Per tale motivo lo scopo dei permessi e delle agevolazioni concesse dalla Legge 104/92 è anche quello di consentire a coloro che hanno a carico una persona disabile di ricevere il giusto riposo per far fronte alla gravosa situazione. Quindi, nell’esempio sopra citato, non occorre che il lavoratore assista la madre anche di notte poiché il riposo serve al familiare per recuperare le energie per accudire al meglio il disabile. 

Il diritto di esonero dal lavoro notturno (per tale intendendosi l’arco temporale di almeno sette ore consecutive di lavoro che comprendono l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino: ad esempio da mezzanotte alle sette o dalle dieci alle cinque), poiché previsto direttamente dalla Legge, non può essere derogato né dalla contrattazione collettiva né da accordi individuali tra lavoratore e datore di lavoro

Nella provincia di Alessandria sono presenti i seguenti sportelli del Patronato ACLI presso cui è possibile rivolgersi per ulteriori informazioni: 

Sede Provinciale di ALESSANDRIA
Via Faà di Bruno 79 -15121 Alessandria 
Tel. 0131/25.10.91  

Sede Zonale di CASALE MONFERRATO  
Via Mameli, 65 -15033 Casale Monferrato 
Tel. 0142/41.87.11Cell. 366.54.93.82 

Sede Zonale di TORTONA 
Via Emilia 244 -15057 Tortona 
Tel. 0131/81.21.91Cell. 333.29.94.285

Sede Zonale di NOVI LIGURE 
Via P. Isola 54/56 -15067 Novi Ligure 
Tel. 0143/74.66.97 Cell. 331.57.46.362 

Segretariato Sociale di VALENZA 
c/o Comunità Parrocchiale 
Via Pellizari 1 -15048 Valenza 
Tel. 0131/94.34.04 – Cell. 392.70.51.519 

Segretariato Sociale di ACQUI TERME 
Via Nizza 60/B – 15011 Acqui Terme 
Tel. 349.97.54.687